Si informa che alla pagina https://www.istruzioneatprc.it/maturita2526-esamiidoneita/ è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 218 dell’11 novembre 2025, concernente le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nonché le misure di vigilanza, idonee a garantirne il corretto svolgimento.
Il decreto entra in vigore nel presente anno scolastico e comporta la disapplicazione integrale del D.M. 5/2021.
Il provvedimento segue quanto dettato dal decreto legge n. 45/2025, convertito dalla legge n. 79/2025, ponendo un rafforzamento nei controlli per il contrasto ai fenomeni distorsivi nel sistema dell’istruzione.
Le disposizioni più significative, che riguardano il secondo ciclo di istruzione, integrativi alla nota ministeriale AOODGOSV/74346 del 10 novembre 2025, avente per oggetto “Esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione“, pubblicata nel presente sito, sono:
- articolo 4, comma 1 – Ai sensi dell’art. 192, comma 4, d. lgs. 297 del 1994, lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale. Ciò comporta l’impossibilità di svolgere esami di idoneità per 3 o quattro anni in un’unica sessione annuale come avveniva nella previgente disciplina;
- articolo 5 – indica la procedura della composizione delle commissioni quando l’esame si riferisce a due anni di corso. L’istituzione scolastica deve segnalare tempestivamente la situazione all’Ufficio Scolastico Regionale che provvede alla nomina di un Presidente esterno, in modo di assicurare massima trasparenza ed imparzialità nella valutazione;
- articolo 7 – I presidenti delle commissioni degli esami di idoneità inviano ai competenti Uffici scolastici regionali una dettagliata relazione relativamente agli esami nei quali emergano eventuali violazioni delle vigenti disposizioni. Gli Uffici scolastici regionali adottano le conseguenti determinazioni.
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