Enrico Fermi

Whistleblowing

Segnala illeciti o irregolarità in modo anonimo e sicuro. Il Whistleblowing tutela i cittadini alla trasparenza e la legalità nella scuola.

Cos'è

il whistleblowing?

Il Whistleblowing è un istituto introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”. Costituiscono segnalazioni whistleblowing quelle compiute da un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di situazioni, fatti e circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che un’irregolarità o un fatto illecito si sia verificato. Il contenuto della segnalazione deve sempre rispondere alla salvaguardia dell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione e, proprio per tale motivo, l’ordinamento conferisce al segnalante una serie di tutele a garanzia della sua riservatezza, avendo altresì cura di proteggere il medesimo da eventuali ritorsioni e discriminazioni, perpetrate a causa della segnalazione stessa. Rispetto ai lavoratori che svolgono le proprie mansioni o attività presso le istituzioni scolastiche, la Delibera n. 416/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) individua nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il soggetto deputato a ricevere le segnalazioni di fatti che costituiscono illeciti di interesse generale per l’amministrazione scolastica.

Cosa non rientra nel whistleblowing?

Fatti e situazioni non conosciuti direttamente, ma riferiti da terzi.
Segnalazioni di rilevanza penale, già all’attenzione dell’Autorità giudiziaria.
Segnalazioni non provenienti da docenti, personale ATA, dirigenti scolastici o comunque pubblici dipendenti.
Segnalazioni generiche e poco circostanziate.
Segnalazioni di fatti ed episodi che non abbiamo a che fare con la corruzione.

Come funziona?

Il decreto legislativo n. 24/2023 costituisce la più recente fonte normativa in materia, attuando nell’ordinamento italiano la Direttiva Europea n. 1937/2019, che sostituisce le disposizioni già previste dalla legge n. 179/2017 e dalla L. 190/2012 per il settore pubblico. Le nuove disposizioni rafforzano le tutele vigenti in materia di riservatezza, raccomandando fortemente l’utilizzo di applicazioni web dotate di un protocollo di sicurezza crittografica, idoneo a garantire in modo rafforzato la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata.

Tempi e scadenze

STEP
1

La prima segnalazione va effettuata presso l’USR Regionale: con la Delibera n. 416/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.

STEP
2

Se non si ha risposta entro 3 mesi (6 in casi particolari) è possibile riportare la propria segnalazione all’ANAC:
L’Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l’ANAC. Whistleblowing – www.anticorruzione.it

STEP
3

In caso di mancata risposta passati 3 mesi (6 in casi particolari) è possibile effettuare una denuncia pubblica.
La divulgazione pubblica può essere sia anonima che pubblica: in caso di denuncia anonima l’ANAC la gestirà come una nuova denuncia, non potendola abbinare a una in essere
In caso di denuncia non anonima sarà invece abbinata alla segnalazione esterna precedentemente fatta.

STEP
4

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 (canale interno non previsto, non attivo o non conforme; la segnalazione al canale interno non ha avuto seguito; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che ci sia rischio di ritorsione; il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse), è possibile effettuare una segnalazione esterna.
La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Come si accede al servizio

Luoghi in cui viene erogato il servizio

Contatti

    Struttura responsabile del servizio
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